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D.P.R. 20/10/1998 n. 403

2. E' fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939 n. l238, come sostituito dall'articolo 2 della legge l5 maggio l997 n. l27, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936 n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996 n. 675.

Art. 9 - Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile.

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali. Capo III Attestazioni di soggetti privati e certificati non sostituibili con altri strumenti di certezza.

Art. 10 - Certificati non sostituibili.

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico. Capo IV Disposizioni finali

Art. 11 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Quando i controlli di cui al comma l riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, qualora dal controllo di cui al comma l emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 12 - Certificati di abilitazione.

1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola "certificato" viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio di determinate attività, rispettivamente con le parole "diploma" o "patentino".

Art. 13 - Abrogazione di norme.

1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968 n. l5, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964 n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, e il primo comma dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114.

2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato l'articolo 20-bis della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento è abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

5. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994 n.

130. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a R

oma, addì 20 ottobre 1998 SCALFARO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1998. Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 1

 

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